COME TROVARE L’IMPRESA CERTIFICATA F-GAS
Solo il personale in certificato F-Gas può effettuare i controlli.
E’ obbligatorio dal 2013 presentare ogni anno al Ministero dell’Ambiente
la Dichiarazione F-GAS.
È obbligatorio dal 2013 presentare ogni anno al Ministero dell’Ambiente la Dichiarazione F-gas, contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel registro di ciascuna apparecchiatura.
Le operazioni di verifica e controllo delle eventuali perdite di gas refrigerante possono essere effettuate solamente dal personale certificato F-gas e iscritto al Registro Nazionale delle persone delle imprese certificate.
Sul sito Gas fluorurati ad effetto serra – Registro Nazionale è presente la nostra certificazione F-gas.
(Attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra svolte ai sensi
dell’articolo 2 del Regolamento CE n. 303/2008).
COSA C’E’ DA SAPERE SUL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
Quando e da chi va compilato.
Dal 15 ottobre 2014 è obbligatorio il nuovo libretto di impianto per tutti gli impianti termici ( Climatizzatori e Caldaie ).
Dal 15 ottobre 2014 è obbligatorio dotarsi e compilare il nuovo libretto di impianto per tutti gli impianti termici.
L’impianto termico è l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal tipo di alimentazione utilizzata (elettricità, combustibili fossili ecc.), che comprende eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale e assimilate.
Quando va compilato il libretto?
Quando si installa un nuovo impianto termico oppure, per gli impianti già esistenti, al momento del primo intervento utile di manutenzione, anche su chiamata, effettuato da personale abilitato. Per interventi di manutenzione di intendono “le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose”.
N.B. La Regione Lombardia ha legiferato che il libretto di impianto per gli impianti di climatizzazione estiva/invernale con macchine frigorifere/pompe di calore è obbligatorio solamente per potenze superiori ai 12 kW. Nel resto d’Italia, salvo normative regionali che potrebbe essere emanate, il libretto è sempre necessario.
Chi deve compilarlo?
La compilazione del libretto è a cura del responsabile dell’impianto. Per responsabile dell’impianto si intende il proprietario o l’amministratore del condominio o un eventuale terzo responsabile designato dal proprietario o dall’amministratore o, nel caso di singole unità immobiliari residenziali, l’occupante a qualsiasi titolo (compresi inquilini o comodatari). In fase di compilazione del libretto sono richiesti anche i dati tecnici dell’impianto. Il responsabile dell’impianto deve farsi carico della conservazione del libretto. Si ricorda che in occasione dell’entrata in vigore del nuovo libretto di impianto anche il vecchio libretto va conservato.
In cosa consiste la compilazione?
Il libretto è stato pensato per tutti gli impianti di climatizzazione, le caldaie, le pompe di calore, i condizionatori ecc.; è unico ma composto da più schede che vanno compilate in relazione al tipo di impianto (quindi non tutte le schede andranno compilate, si possono scaricare solo quelle che servono). Il responsabile dell’impianto ha infatti l’obbligo per legge di affidare i controlli periodici obbligatori e le eventuali manutenzioni a imprese abilitate.
Cosa sono i controlli periodici di efficienza energetica?
I controlli periodici di efficienza energetica sono controlli che attestano il grado di efficienza degli impianti fissi, sono obbligatori su impianti di climatizzazione invernale (generatori a fiamma) di potenza utile nominale uguale o maggiore a 10 kW e di climatizzazione estiva/invernale di potenza utile nominale uguale o maggiore a 12 kW. I rapporti di controllo devono essere compilati in occasione degli interventi di manutenzione (secondo quanto disposto dalle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione delle macchine) oppure durante interventi di riparazione e manutenzione straordinaria; in ogni caso occorre rispettare la periodicità dei controlli ogni 4 anni per impianti di potenza compresa fra 12 kW e 100kW e ogni 2 anni per impianti oltre i 100 kW di potenza (D.P.R. 74/2013).
Per quanto riguarda i “limiti degli intervalli di potenza, riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto”, si precisa che per “stesso impianto” si intende che la somma delle potenze delle apparecchiature va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione (per esempio più macchine che servono lo stesso circuito idronico, o lo stesso sistema di canalizzazioni per aria) di potenza complessiva uguale o superiore ai 12 kW. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore a 12 kW non si compilano pertanto i rapporti di controllo di efficienza energetica.